Il 05 Marzo 2015 nell’ambito dell’assemblea straordinaria dei Soci del Vespa Club Valdelsa é stato approvato il Nuovo Statuto del Club.
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VESPA CLUB VALDELSA Lo statuto è composto dai seguenti 26 articoli :
Articolo n. 1 Sede e durata
L’associazione sportiva dilettantistica “Vespa Club Valdelsa” ha sede in Poggibonsi Via Montorsoli n. 23.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo n. 2 Natura e caratteristiche
L’associazione sportiva dilettantistica “Vespa Club Valdelsa” è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico. L’associazione fa parte integrante del Vespa Club Italia.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci.
L’assemblea dei soci può inoltre deliberare l’affiliazione ad altre organizzazioni di rappresentanza e associazionismo motoristico quali ad esempio la Federazione Motociclistica Italiana o altri Enti di Promozione sportiva in seno al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nel qual caso l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di questi Enti e di quelli eventualmente competenti perché collegati in sede internazionale, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di questi stessi Enti dovessero adottare a suo carico, comprese le decisioni che dovessero essere prese in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva da parte delle autorità degli Enti medesimi. L’associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione.
Articolo n. 3 Scopi
- a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse all’utilizzo della moto Vespa;
b) la tutela dei suoi associati;
c) la promozione della cultura tecnica motoristica;
d) la promozione e l’organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale; - e) l’organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive vespistiche, motociclistiche e di veicoli equiparati, l’organizzare trofei, raduni, concorsi, manifestazioni, esposizioni, mostre,congressi, convegni e riunioni, l’ organizzazione di attività di turismo in Vespa ed in moto; la tutela degli interessi degli utenti vespisti e motociclisti;
- f) lo sviluppo del motociclismo, più ampiamente inteso, sia turistico che sportivo, idoneo a promuovere la conoscenza, la pratica, e la cultura storica del veicolo;
- g) la creazione di rapporti con Enti, Associazioni, Clubs analoghi sia nel territorio circostante che in altre città.
h) qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente;
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore esclusivamente dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di
ristoro.
Articolo n. 4 Patrimonio
I mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci che saranno stabilite annualmente dal consiglio direttivo, nonché da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge.
L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costituzione, all’ampliamento, alla predisposizione e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.
Articolo n. 5 Associati
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione, decidendo a maggioranza semplice.
Gli associati si distinguono in:
- a) Fondatori; b) Onorari;
c) Ordinari; d) Sostenitori;
Sono considerati soci onorari coloro che il consiglio direttivo istituirà come tali per meriti o per motivi inerenti allo scopo.
Sono considerati soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono considerati soci sostenitori/simpatizzanti tutti coloro che partecipano sporadicamente alle attività dell’associazione e versano una quota associativa ridotta.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In nessun caso si ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per associarsi.
I diritti degli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’associazione sono:
frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;
presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;
intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea; e, se maggiorenne, votare all’assemblea dell’Associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
proporre candidature, e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.
Gli obblighi degli associati sono:
versare la quota associativa annuale entro le scadenze fissate dal consiglio direttivo;
partecipare attivamente alla vita sociale;
non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione;
osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e tutti i regolamenti;
non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.
La qualità dell’associato si perde:
per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione o, comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’Associazione;
per mancato rinnovo annuale dell’associazione e relativo versamento della quota associativa;
Articolo n. 6 Provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempimenti, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
censura;
sospensione;
proposta di radiazione;
Tutti i provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti e devono essere preceduti da richiamo scritto della contestazione adottata.
Articolo n. 7 Organi – durata
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione: l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Segretario;
La Presidenza e il suo Consiglio hanno durata di anni 3 (tre) nominati solamente tra gli associati del Vespa Club Valdelsa e possono essere riconfermati per ulteriori due mandati.
I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonché sostitutive del Direttivo devono pervenire all’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’assemblea dei soci.
Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Gli incarichi dei componenti del consiglio direttivo sono svolti a titolo gratuito .
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta. Le votazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Articolo n. 8 Funzionamento dell’Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e ne costituisce l’ organo deliberativo. L’assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata
e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- L’Assemblea elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato: Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. - L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e le votazioni. Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo. - Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo n. 9 Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto.
3. Ogni socio, purché maggiorenne può portare al voto massimo n. 3 deleghe
Articolo n. 10 Assemblea ordinaria
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- L’Assemblea ordinaria deve essere comunque indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
- Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’ associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
Articolo n. 11 Validità Assembleare
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza
del voto dei presenti.
Articolo n. 12 Assemblea straordinaria
- L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
4. L’Assemblea straordinaria, validamente costituita con almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto, delibera con almeno la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti.
Articolo n. 13 Consiglio direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici ) componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, Il Vicepresidente, il Sindaco Revisore ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di nessuno degli Enti affilianti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Al momento delle elezioni, i candidati dovranno essere Soci della Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’Assemblea per l’approvazione. In caso di parità di voti nell’approvazione di una delibera, il voto del Presidente sarà determinante. - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario che ne ha curato la stesura. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente senza giustificato motivo per più di 3 (tre) sedute, sarà considerato dimissionario.
7. Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiori alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
Articolo n. 14 Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di Consigliere non eletto. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 60 giorni l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo n. 15 Convocazione del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo n. 16 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto ed effettuare l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo n. 17 Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; relaziona l’Assemblea sull’andamento della associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali; provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall’Assemblea; riceve le domande di ammissione ad associato.
Egli può detenere un fondo cassa annuo, il cui importo sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale comunque relazionerà nella prima riunione dello stesso.
Articolo n. 18 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo n. 19 Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, se dovuti, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo n. 20 Sindaci Revisori
Il Sindaco Revisore esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione.
Articolo n. 21 Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo n. 22 Il bilancio
- Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati che deve approvarlo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. Il bilancio consuntivo deve informare analiticamente i soci sulla complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione. - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo n. 23 Scioglimento
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- Le eventuali passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un’altra associazione locale che persegua finalità sportive o di sostegno ed educazione della gioventù, con divieto assoluto della suddivisione tra gli associati.
Articolo n. 24 Modifiche allo Statuto
Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all’assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare.
Per le modifiche è necessario che all’assemblea stessa partecipi in prima convocazione un numero di associati che rappresenti almeno tre quarti del totale degli aventi diritto al voto ed in
seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti almeno il 20% degli associati e delibera con almeno la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti.
Articolo n. 25 Norma di rinvio
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.
Articolo n. 26 Norme sulla Privacy
I dati personali degli associati vengono trattati in conformità e nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche.
Poggibonsi, lì ________________